Pubblica Amministrazione



ORGANIZZAZIONE

 

Organo di indirizzo politico - amministrativo

L’Ordine svolge le sue funzioni e persegue le sue finalità istituzionali attraverso il Consiglio.

Il Consiglio, composto da 9 membri, è nominato dall’Assemblea degli Iscritti e dura in carica quattro anni, ad eccezione del primo mandato che ha durata quinquennale. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte consecutive.
Il Consiglio nomina, al suo interno, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I componenti del Consiglio non percepiscono compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.

 I COMPONENTI DEL CONSIGLIO 

PRESIDENTE                                        TEDESCHI STEFANO

VICEPRESIDENTE                              MENCHINELLI ANTONIO

SEGRETARIO                                       PERA' SONIA

TESORIERE                                          MANCINELLI BARBARA

CONSIGLIERE                                     BLANCO STEFANO

CONSIGLIERE                                     FINOCCHI CLAUDIA

CONSIGLIERE                                     FONTECEDRO MARIA LUISA

CONSIGLIERE                                     LUCCHETTI GIOVANNI

CONSIGLIERE                                     SALANI PAOLO

Accertamento d'ufficio ed esecuzione dei controlli

Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni procedenti possono inviare una specifica richiesta all'Ufficio Albo e Tirocinio, inviando una email all'indirizzo ordine.viterbo@pec.commercialisti.it

 

Come richiedere l’elenco delle Pec degli iscritti all’Ordine

Le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata degli Iscritti all'Ordine di Viterbo inviando una specifica richiesta a mezzo PEC al seguente indirizzo:  ordine.viterbo@pec.commercialisti.it

 

Divieto di rilasciare ai privati certificati da esibire alla pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati (cittadini ed imprese) certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio. Articolo 40 d.p.r. 445/2000.

 

E’ inoltre vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l’esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede e che deve mettere a disposizione la modulistica occorrente.

 

SI INFORMA

Che, a partire dal 1° gennaio 2012, l’Ordine potrà  quindi rilasciare ai privati solo certificazioni che riportino questa dicitura:

 

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio”

 

I certificati potranno essere rilasciati solo per l’esibizione a privati ed in competente bollo, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge, ma esclusivamente quando tali esenzioni riguardino la produzione a privati dei certificati stessi.

 

Normativa di riferimento:

- Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 15 (legge di stabilità 2012)