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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
D. Lgs. 30-6-2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy e Protezione dei dati personali (GDPR).

D. Lgs. 30-6-2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. Capo II – Registri pubblici e albi professionali 61. Utilizzazione di dati pubblici.

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.

3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.


STUDI ASSOCIATI
L'elenco degli studi associati non costituisce parte dell'Albo professionale o dell'Elenco speciale, nelle cui sezioni possono essere iscritti solo singoli professionisti o Società tra professionisti.
La legge 23 novembre 1939, n. 1815 "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza", che prevede l'obbligo di comunicare all'Ordine di appartenenza l'esercizio in forma associata della professione, è stata abrogata dalla legge n. 183 del 2011.
Pertanto, la pubblicazione dei riferimenti relativi agli studi associati è volta esclusivamente a facilitare la ricerca dei professionisti e lo svolgimento dell'attività di questi ultimi.